Industria 4.0
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BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AMMISSIBILI
a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati;
b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0;
c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
AGEVOLAZIONE
– Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
– Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.
– Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.